Ai fini dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti INPS non è sufficiente la qualità di socio-amministratore, neppure se illimitatamente responsabile
La sentenza, del Tribunale di Tivoli (APRI), ha definito un giudizio di opposizione ad avviso di addebito INPS emesso per il recupero della contribuzione previdenziale in favore della “gestione commercianti” ed a carico del socio accomandatario di una società in accomandita semplice.
La decisione, censurando l’impostazione pregiudiziale dei funzionari di vigilanza dell’Ente, ha ribadito come i requisiti richiesti dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 debbano ricorrere congiuntamente, chiarendo altresì che non vi è alcuna automaticità dell’iscrizione alla gestione commercianti a fronte del mero ruolo di amministratore di società (nel caso specifico, una società che si occupava di gestione di immobili concessi in locazione) come pure che la natura commerciale debba essere accertata in concreto, non limitandosi ad aspetti meramente formali, quali ad esempio l’oggetto sociale.
Sotto il primo profilo, richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha quindi precisato come sia necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale, contraddistinta da abitualità e prevalenza, e che la prova di tale requisito grava sull’istituto assicuratore, non essendo sufficiente la qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l’obbligo di iscrizione.
Quanto alla natura dell’attività, ritenendo che fosse onere dell’ente fornire la prova dello svolgimento di una attività di natura commerciale, inserita in una più ampia di prestazione di servizi assimilabile all’attività di intermediazione (e non limitata alla riscossione dei canoni di locazione) ha concluso affermando che, qualora l’unica attività della società consista nella locazione di immobili, non è configurabile un’attività commerciale riconducibile alla nozione contenuta all’art. 1 comma 203 della legge n. 662 del 1996.