Obbligo del datore di lavoro di effettuare la riscossione dei contributi sindacali a favore delle OO.SS. non firmatarie del CCNL applicato in azienda
Il Tribunale di Roma, con sentenza 7 aprile 2021, n. 3267 – Giud. Crisanti (APRI) affronta il tema dell’obbligo del datore di lavoro di effettuare la riscossione dei contributi sindacali a favore delle OO.SS. non firmatarie del CCNL applicato in azienda, anche in relazione alle prescrizioni dell’accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (cd. “testo unico sulla rappresentanza”).
Il Tribunale di Roma, dopo aver richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte sulla riconducibilità del rapporto trilatero tra lavoratore associato, O.S. e datore di lavoro nell’ambito della cessione del credito e sulla rilevanza dell’inadempimento del datore di lavoro sia sotto il profilo civilistico, sia quale comportamento oggettivamente idoneo a limitare l’esercizio dell’attività e dell’iniziativa sindacale, ha esaminato le prescrizioni dell’accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 e riconosciuto l’obbligo delle imprese associate a CONFINDUSTRIA di accettare le deleghe per la riscossione dei contributi sindacali conferite alle OO.SS. di categoria che, pur non avendo sottoscritto i CCNL applicati dall’impresa, abbiano formalizzato l’adesione all’accordo interconfederale del 10 gennaio 2014, all’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e al Protocollo 31 maggio 2013 e assunto l’obbligo di rispettare integralmente il contenuto di detti accordi.