Si può rigettare un ricorso ex 700 c.p.c. (pur avendo diritto allo smart working) se non ci si è attivati nei tempi? Il Tribunale di Roma dice di sì!
Il Tribunale di Roma (ordinanza 8/03/2021 – Giud. Tizzano, disponibile nelle nostre banche dati) ha rigettato un ricorso ex 700 c.p.c. promosso dal ricorrente al fine di vedersi riconosciuto il proprio diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile nella misura del 100% in quanto genitore di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992. L’ente presso cui prestava la prestazione lavorativa concesse sì lo smart working, ma non nella misura del 100%, bensì del 50%, “spingendo il dipendente a fare ricorso”.
Va innanzitutto precisato che ai fini dell’attivazione di tale misura cautelare, anticipatoria rispetto ai tempi caratterizzanti il giudizio ordinario, devono sussistere due condizioni: il periculum in mora e il fumus boni iuris. Il primo requisito è soddisfatto laddove vi sia l’urgenza di tutelare un diritto minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. In relazione, invece, al secondo requisito, questo, si estrinseca in un’attività del giudice, il quale dovrà porre in essere apprezzamento di probabilità e verosimiglianza del diritto fatto valere.
Se nel caso di specie la condizione del fumus boni iuris è integrata; a ben vedere non si rinviene il periculum in mora in quanto il ricorrente non è stato di certo celere nella proposizione della domanda. Infatti se è vero che il lavoro agile ha assunto la veste di strumento di protezione atipico dinanzi a pregiudizi imminenti e irreparabili è altrettanto vero che il ricorrente, aspettando cinque mesi dall’assegnazione al lavoro in modalità agile (3.06.2020) prima di agire in giudizio (in data 6.11.2020), non ha fatto altro, che smentire l’urgenza della richiesta proposta. Pertanto dinanzi a tale circostanza e ad una forte carenza probatoria relativa, non solo alle condizioni di salute del figlio, ma anche alla completezza e correttezza della documentazione medica attestante lo status di “lavoratore fragile”, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento, in favore dell’azienda delle spese del giudizio ed al rimborso delle spese forfettarie.