È legittimo il cambio di CCNL in caso di accordo di armonizzazione
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3614 del 15 aprile 2021 (APRI), ha ritenuto legittima la sostituzione, da parte del datore di lavoro, del CCNL applicato ai propri dipendenti, anche prima della scadenza, in presenza di un accordo sindacale di armonizzazione tra le due fonti collettive.
In particolare, nel caso esaminato in giudizio, il datore di lavoro aveva sostituito, prima della scadenza, il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con il CCNL Servizi Ausiliari e Fiduciari Integrati, sottoscritto dalla associazione datoriale di appartenenza del datore di lavoro (Confcommercio) e da due delle tre organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL precedentemente applicato (Fisascat Cisl e Uiltucs Uil).
La modifica del contratto da parte del datore di lavoro, prima della scadenza, non era avvenuto unilateralmente ma a seguito della stipula, con le articolazioni territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del nuovo CCNL, di un apposito accordo di armonizzazione.
Un lavoratore agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità del cambio di CCNL e la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
Il giudice capitolino, nel rigettare la domanda formulata dal ricorrente, ha affermato che “il datore di lavoro può procedere alla sostituzione del CCNL applicato in azienda mediante un accordo sindacale di armonizzazione contrattuale tra i due CCNL”, richiamando, a sostegno del proprio convincimento, il principio elaborato dalla Suprema Corte, secondo cui: “nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell’art. 1467 cod. civ., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori” (cfr. Cass. 19.4.2011 n. 8994 e, già prima, Cass. 7.3.2002 n. 3296, e Cass. 15863/2002 richiamate da Cass. 7.11.2013 n. 25062)” (Cass. sez. lav. sent. n. 21537 del 20.8.2019).
Il Tribunale di Roma, infine, a seguito di un approfondita comparazione, riteneva che il nuovo CCNL complessivamente non meno favorevole rispetto al precedente, anche in ragione del riconoscimento, in sede di armonizzazione, di un superminimo pari alle differenze tra i minimi contrattuali a parità di inquadramento.