Anche le “Onlus” hanno diritto alla CIGD con causale Covid-19? La risposta del Tribunale di Venezia
Con Sentenza pubblicata il 7.1.2021 (APRI), il Tribunale Venezia ha chiarito la questione riguardante la possibilità per le fondazioni “ONLUS” di accedere alla cassa integrazione in deroga per Covid-19.
Nella controversia in esame, una fondazione ONLUS ha proposto un ricorso d’urgenza nei confronti dell’INPS, chiedendo al Tribunale veneto il riconoscimento del diritto ad essere ammessa alla CIGD, come previsto dall’ art. 22 del DL n. 18/2020 ed estesa, con successive proroghe, ex DL n. 104 e n. 137 del 2020.
Il Tribunale, nella disamina della controversia, effettua, in via preliminare, un excursus normativo al fine di individuare la natura giuridica della Fondazione ricorrente, concentrandosi non tanto nel diritto dell’Ente privato ad accedere alla CIGD con causale Covid-19 (diritto, peraltro, espressamente previsto ai sensi dell’art. 22 del primo dei decreti citati), bensì chiedendosi se tale diritto spetti anche alla Fondazione avente natura giuridica privata e, contemporaneamente, iscritta alla gestione pubblica.
In quest’ottica, l’INPS – costituitosi tempestivamente in giudizio – ha contestato il diritto della Fondazione ad essere ammessa alla CIGD, in quanto soggetto esente da contribuzione e sprovvisto di matricola.
Tuttavia, le tesi sostenute dall’Istituto previdenziale non sono state ritenute rilevanti dal Tribunale di Venezia.
Invero, il ragionamento su cui si è basato il giudicante trae origine da due fattori, la natura giuridica privata della Fondazione e l’impossibilità per la stessa di accedere ad altri ammortizzatori sociali, da qui “la ratio della normativa speciale, finalizzata a garantire tutele omogenee tra i diversi settori fornendo sostegno alle attività che, diversamente, subirebbero gli effetti negativi della pandemia senza alcun supporto” (Trib. Venezia del 7.1.2021).
D’altronde, è lo stesso INPS con la circolare n. 86 del 15.7. 2020 ad affermare che: “la cassa integrazione in deroga si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro”.
Quindi, come sostenuto dal Giudice, i destinatari della CIGD saranno “ex art 22 comma 1 del D.Lgs n. 18/2020, i datori di lavoro privati non coperti dalle tutele ordinarie, [e, dunque, anche] la Fondazione stessa [in quanto] ente privato cui non spetta alcun strumento ordinario di sostegno per i propri dipendenti”.
Infine, a nulla rileva la partecipazione pubblica della Fondazione, in quanto non in grado, innanzitutto, di incidere sulla sua natura privata e, in secondo luogo, di predisporre l’automatica neutralizzazione degli effetti negativi della pandemia di cui beneficia il pubblico dipendente, sia quanto alla retribuzione, sia quanto alla stabilità del posto di lavoro.
Per concludere, secondo il Tribunale di Venezia l’ammissione alla CIGD per le Fondazioni “ONLUS” non è condizionata dalla presenza della matricola o dalla contribuzione, rilevando – invece – la natura giuridica privata della Fondazione e l’impossibilità di acceso ad altri ammortizzatori, circostanze rinvenibili nel caso di specie.
Per questi motivi, il Giudice veneto ha accolto il ricorso d’urgenza, ritenendo la sussistenza sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora, ordinando all’ Inps di dar corso alle domande di ammissione della Fondazione ricorrente alla Cassa integrazione Covid 19.