L’impugnazione del licenziamento costituisce, dunque, un atto solenne?
di Damiano Alessandri
Abstract
Prendendo le mosse da due pronunce di segno opposto in ordine all’idoneità del file cartaceo scansionato e allegato a un messaggio di posta elettronica certificata a soddisfare il requisito della forma scritta richiesto per l’impugnazione del licenziamento, la nota di commento analizza la disciplina normativa in tema di forma scritta telematica, la quale distingue i due profili della validità e dell’efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico, subordinando la prima alla sola identità di forma e di contenuto del documento informatico con il documento analogico replicato, che può essere provata mediante raffronto dei due documenti o con la certificazione del processo di riproduzione. Di conseguenza, l’impugnazione del licenziamento redatta in formato cartaceo e inviata come allegato di un messaggio di posta elettronica certificata dall’indirizzo del difensore dovrebbe ritenersi idonea a soddisfare il requisito formale, se l’allegato è stato sottoscritto con firma autografa dal lavoratore, potendosene dimostrare la paternità e la conformità all’originale.
Abstract
Starting from two opposite rulings on the compliance of a scanned paper file attached to a certified e-mail with the written form required to challenge the dismissal, the commentary analyses the regulatory framework on digital documents, which distinguishes the validity and evidential efficiency of image copies on a data medium, subordinating the validity to the equality of form and content of the electronic document with the replicated analogue one, which can be proven by comparison of the two documents or with the certification of the replication process. Consequently, the appeal of the dismissal drawn up in paper format and sent as an attachment to a certified e-mail by the lawyer’s address should comply with the formal requirement, if the attachment has been signed by the worker in person, its paternity and conformity to the original being provable.