Il licenziamento per inidoneità sopravvenuta rientra nella moratoria
Lo scorso 7 gennaio 2021 il Tribunale di Ravenna si è pronunciato in merito ad un licenziamento intimato il 30 aprile 2020 per giustificato motivo oggettivo, in seguito al giudizio di inidoneità pronunciato dal medico competente (leggi la sentenza).
La resistente affermava a tal proposito che il licenziamento non rientrasse nella moratoria prevista dall’art. 46, D.L. n. 18/2020, poiché a suo avviso il licenziamento non avrebbe avuto natura di licenziamento economico in senso stretto.
A parere del giudice, tuttavia, non possono esservi dubbi sulla ricomprensione nell’ambito applicativo del blocco dei licenziamento per g.m.o. di cui all’art. 46 anche del licenziamento per sopravvenuta inabilità, poiché anche nel caso del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione, il licenziamento deve essere considerato come extrema ratio, con l’adozione di misure organizzative tali da consentire al lavoratore di continuare a lavorare presso lo stesso datore di lavoro, anche eventualmente passando a svolgere mansioni inferiori.
Tali ragioni valgono poi anche per il licenziamento per inidoneità permanente alla mansione specifica, posto che (nell’ottica del legislatore) solo all’esito del superamento della crisi potrà esservi una attuale e concreta (relativa alla specifica azienda coinvolta) scelta in punto a organizzazione o riorganizzazione aziendale e, dunque, anche in punto al ripescaggio del lavoratore in questione
Il giudice poi chiarisce anche il rimedio vada individuato nell’art. 2, 1° comma del D.Lgs. n. 23/2015 che prevede la massima sanzione (reintegra e risarcimento) in relazione ai casi di “nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”, dovendosi fare riferimento al dato testuale codicistico sopra riportato e che vale a qualificare espressamente nullo il contratto (qui il licenziamento in forza del richiamo di cui all’art. 1324 c.c.) contrario a norme imperative (qual è la disposizione sopra esaminata).
Chiarendo così ancora una volta che le nullità virtuali sono ricomprese a pieno titolo anche per gli assunti dopo il 7 marzo 2015.