Sull’ art. 11 dello Statuto dei lavoratori (tra dimensione individuale e collettiva)
Di Marco Isceri
Abstract
Questo breve saggio si concentra sulla portata attuale dell’art. 11 dello Statuto dei lavoratori, al fine di tracciare alcune linee di indagine che leghino il welfare aziendale alla nozione di retribuzione sufficiente. Di particolare interesse è l’individuazione di un “ponte” che collega la norma statutaria e quella costituzionale di cui all’art. 36. Infatti, soprattutto in tempi di grave crisi economica conseguente alla crisi epidemiologica, nel concetto di “minimo costituzionale” possono farsi rientrare anche trattamenti in natura quali, appunto, i fringe benefits, come confermato da alcune massime della Suprema Corte di Cassazione. In questi termini, la norma statutaria ha ancora un futuro da scrivere se, come sembra inevitabile, la retribuzione si arricchirà di nuove coordinate.
Abstract
This short essay focuses on the current scope of art. 11 of the Workers’ Statute, to outline some lines of investigation that link company welfare to the notion of sufficient remuneration. Of particular interest is the identification of a “bridge” that connects the statutory and constitutional provisions referred to in art. 36, especially in times of serious economic crisis resulting from the pandemic. Furthermore, the concept of “constitutional minimum” can also include treatments such as fringe benefits. The essay also contains some judgments of the Supreme Court that seem to go in this direction. In these terms, the statutory provision still has a future to write if, as seems inevitable, the salary will be enriched with new coordinates.