Covid-19: entra in vigore il D.L. n. 149/2020 (Decreto Ristori bis)
È stato pubblicato (G.U. 9 novembre 2020, n. 279) il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Si riportano gli articoli relativi al lavoro ed alla previdenza:
Art. 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre (art. 13, D.L. n. 137/2020) si applica anche in favore dei datori di lavoro privati dei settori indicati nell’Allegato 1 del D.L. n. 149/2020. Sono esclusi dalla sospensione i versamenti per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione opera anche nei confronti dei datori di lavoro privati dei settori indicati nell’Allegato 2 del D.L. n. 149/2020, che hanno unità produttive o operative nelle aree identificate come di massima gravità e con livello di rischio alto dal D.P.C.M. 03/11/2020 e dall’art. 30 del D.L. n. 149/2020.
Art. 12 – Misure in materia di integrazione salariale
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 e s.m.i. e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Conseguentemente è abrogato il comma 7 dell’articolo 12 del D.L. n. 137/2020. I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, del D.L. n. 137/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020 (9 novembre 2020).
Art. 13 – Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
Nelle aree identificate come di massima gravità e con livello di rischio alto dal D.P.C.M. 03/11/2020 e dall’art. 30 del D.L. n. 149/2020, dove sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nel caso la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex art. 4, c. 1, L. n. 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e D.P.C.M. 3 novembre 2020.
Art. 14 – Bonus baby-sitting
Nelle aree identificate come di massima gravità e con livello di rischio alto dal D.P.C.M. 03/11/2020 e dall’art. 30 del D.L. n. 149/2020, dove sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex art. 4, c. 1, L. n. 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e D.P.C.M. 3 novembre 2020, nonché nei confronti dei genitori affidatari. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’art. 1, c. 343, L. n. 160/2019. L’erogazione avverrà mediante il libretto famiglia
Art. 15 – Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
E’ istituito il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. n. 266/1991, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7, L. n. 383/2000, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/1997.