Immodificabilità della contestazione disciplinare e vizio di ultra petizione
Di Michelangelo Salvagni
Abstract
In tema di licenziamento disciplinare, con riferimento al principio di immutabilità della contestazione, si configura una modifica dell’addebito allorché il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa che risulterebbe violato nel caso in cui il lavoratore fosse licenziato per episodi diversi da quelli oggetto della contestazione e sui quali non ha preso posizione; al datore di lavoro, infatti, non è consentito aggiungere arbitrariamente elementi nuovi rispetto a quelli dedotti nella contestazione, in quanto ciò amplierebbe in modo indiscriminato l’esercizio del potere disciplinare attraverso un’inammissibile formazione progressiva della condotta oggetto di addebito.
Abstract
Concerning disciplinary dismissal, with regard to the principle of immutability of the dispute, there is a modification of the charge when the frame of reference is so different than that placed at the basis for the penalty as to concretely impair the right of defence, which would be violated if the worker were dismissed for events other than those of the object of the dispute and on which he took no position; in fact, the employer is not allowed to arbitrarily add new elements with respect to those raised in the dispute, since this would indiscriminately expand the exercise of disciplinary power through an inadmissible progressive formation of the conduct subject to the charge.