Collocazione unilaterale in ferie e lavoro agile: i dilemmi dei datori di lavoro ai tempi del coronavirus

Di Maurizio de la Forest de Divonne

Abstract

Con ordinanza del 23 aprile 2020, il Tribunale di Grosseto ha riconosciuto il diritto del lavoratore di svolgere le proprie mansioni contrattuali in modalità di lavoro agile, ritenendo del tutto illegittimo il rifiuto dell’azienda di ammettere il ricorrente al lavoro da remoto e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate. Nel caso in esame, il lavoratore – affetto da una grave patologia polmonare – aderendo all’invito del datore di lavoro in relazione al contingente periodo emergenziale, aveva già usufruito delle ferie maturate, sia nell’anno precedente che in quello in corso. L’azienda aveva, quindi, indotto il dipendente ad usufruire delle ferie non ancora maturate; scelta che – ad avviso del giudice – non solo non trova alcun fondamento normativo, ma risulta altresì contraria alla ratio dell’istituto delle ferie, che risponde all’esigenza di compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, maturando in proporzione alla durata della prestazione lavorativa e consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali. Tale pronuncia si inserisce nel solco di quella legislazione emergenziale che sta di fatto mutando, forse per sempre, le dinamiche del lavoro, mediante un massiccio incremento del ricorso allo smart working, oltre che nelle pubbliche amministrazioni, nelle aziende private, con l’introduzione di una procedura semplificata che non prevede la stipula per iscritto di accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore, in deroga alle disposizioni contenute nella L. 81/2017.

Abstract

A Court of Grosseto ordinance (23.04.2020) recognized the worker right to carry out his contractual duties in a smart working mode, deeming the company’s refusal to admit the remote work completely illegitimate and the correlated necessary prospect choice between the relationship unpaid suspension and the leave forced enjoyment not yet accrued. In the examinated case, the worker – with a serious lung pathology – accepting the employer’s invitation in relation to the contingent emergency period, had already taken the holidays accrued, both in the previous and in the current year.  The company had, therefore, induced the employee to take advantage of the leave not yet accrued; this choice – in the judge opinion – does not have any legal basis and is also contrary to the ratio of the holiday institution, which responds to the need to compensate annually the work done with rest periods, accruing in proportion to the duration of the work performance and allowing the worker to recover psycho-physical energies and take care of his emotional and social relationships. This order is part that emergency legislation which is changing (perhaps forever) the work dynamics, through a massive smart working increase, not only in public administrations, but also in private companies, with the introduction of a simplified procedure that does not provide for the stipulation  in writing of individual agreements between employer and worker, in derogation from the provisions contained in Law 81/2017.


Per leggere l'articolo completo effettua il login