Informativa sul controllo a distanza dei lavoratori e licenziamento disciplinare

Di Lisa Vadini

Abstract

L’autore affronta il tema del controllo a distanza dei lavoratori e della conseguente utilizzabilità delle informazioni acquisite attraverso gli strumenti di lavoro ai fini disciplinari.

L’analisi muove le premesse da un recente sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata confermata la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato nei confronti di un’impiegata di banca che aveva eseguito delle interrogazioni di conto corrente, senza giustificate ragioni di servizio, in violazione di disposizioni organizzative aziendali.

La Suprema Corte ha dichiarato l’idoneità dell’informativa fornita dal datore di lavoro sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonostante questa fosse antecedente alla riforma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori introdotta nel 2015.

L’articolo si sofferma sull’adeguatezza dell’informativa resa ai lavoratori, ai sensi del nuovo art. 4, sulle modalità di controllo delle prestazioni rispetto a quanto previsto in materia di privacy dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003. L’autore, dunque, si interroga sull’idoneità di un’informativa generalizzata e sulla possibile necessità di un’informativa particolareggiata, che tenga conto delle prestazioni effettivamente svolte e degli specifici strumenti utilizzati da ciascun lavoratore.

Abstract

The author deals with the issue of the remote control of workers and the consequent usability of the informations acquired through working tools for disciplinary purposes.

The analysis takes as its basis a recent judgment of the Court of Cassation confirming the lawfulness of the disciplinary dismissal imposed on a bank employee, who had carried out checking accounts, without justified reasons of service, in violation of corporate organizational provisions.

The Supreme Court has declared the adequacy of the informave provided by the employer on how to use the tools and conduct checks, despite this was prior to the reform of art. 4 of the Workers’ Statute introduced in 2015.

The article focuses on the adequacy of informative given to workers, pursuant to the new art. 4, on how to control the performance compared to what is required in terms of privacy by Regulation (EU) 2016/679 and Legislative Decree no. 196/2003. The author, therefore, questions the suitability of a general informative and the possible need for a detailed informative, which takes into account the services actually performed and the specific tools used by each worker.


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