La tutela della genitorialità durante la “fase 4” dell’emergenza epidemiologica
Il rapido propagarsi del virus sull’intero territorio nazionale ha richiesto la necessita di plurimi interventi, “eccezionali” e di “urgenza”, anche in materia di genitorialità, al fine di garantire (e preservare) la conciliazione delle esigenze di work-life balance dei lavoratori durante la pandemia.
La necessità di fornire una regolamentazione affine e rispondente alle più volte mutante esigenze del Paese ha condotto, in realtà, seppur in tempi brevi, ad una stratificazione normativa frammentata e dalla lettura tutt’altro che agevole, riconducibile a numerosi e differenti provvedimenti (a partire dal D.L. Cura Italia fino al D.L. Ristori bis).
Attualmente, le disposizioni speciali a sostegno dei genitori lavoratori si differenziano tra di loro in relazione alla platea dei possibili beneficiari ed in ragione del campo di applicazione: esteso all’intero territorio nazionale, per le misure contenute nel Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020 n. 104, conv. con modif. dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ed integrato dal D.L. Ristori – D.L 28 ottobre 2020, n. 137); limitato alle c.d. “zone rosse”, in relazione agli istituti disciplinati dal D. L. Ristori bis (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).
In particolare, per l’effetto delle novelle introdotte dal Decreto Ristori, un genitore lavoratore dipendente del settore privato e pubblico, in alternativa all’altro, può optare – a decorrere dal 29 ottobre 2020 e fino 31 dicembre 2020 – per lo svolgimento della prestazione in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni 16 (disposta dall’ASL), “a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio ” (art. 21-bis, co. 1, D.L. Agosto); ed altresì qualora l’evento avvenga “all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.” (art. 21-bis, co. 2, D.L. cit.) (in argomento, v. INPS Circ. n. 116/2020).
Nelle sole ipotesi in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta a distanza (ed il contatto con il virus si verifichi all’interno della scuola) oppure sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, uno dei genitori, sempre alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro ricorrendo ad un congedo indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa (art. 21-bis, co. 3 e 4, D.L. Agosto).
Diversamente, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa (con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro – così l’art. 21-bis, co. 3, D.L. Agosto).
Infine, nei giorni in cui uno dei genitori fruisca della modalità di lavoro a distanza o del congedo straordinario, ovvero svolga anche ad altro titolo la prestazione in smart working o comunque non esegua alcuna attività lavorativa, è preclusa, all’altro genitore, di fruire delle predette misure, “salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti” (art. 21-bis, comma 5, D.L. cit.), che in ogni caso non stiano beneficiando degli istituti summenzionati.
Per quanto riguarda, invece, le c.d. “zone rosse” (ossia, quelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto), in cui è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (c.d. scuole medie), e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working, i genitori lavoratori impiegati nel settore privato e pubblico – a decorrere dal 9 novembre 2020 – possono astenersi dal lavoro, alternativamente, per l’intera durata della sospensione in questione, ricorrendo ad un congedo straordinario, la cui regolamentazione è strutturata sulla falsariga dell’astensione regolata dal D.L. Agosto (indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa – art. 13, co. 1 e 2, Ristori bis).
Per i lavoratori parasubordinati, autonomi, iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’Esecutivo ripropone, quale alternativa al lavoro agile, un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, erogato mediante il c.d. “libretto famiglia” (art. 14, co.1, D.L. cit.).
In particolare, nell’evenienza in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta da remoto, il genitore, alternativamente all’altro, può ricorrere ad uno o più bonus, nel limite massimo complessivo di 1000 euro, a condizione che “nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.” (art. 14, co. 1 e 5, D.L. n. 149/2020).
La fruizione del beneficio è tuttavia preclusa per l’accudimento dei figli reso dai familiari (ad es. dai nonni) (ex art. 14, co. 4, D.L. n. 149/2020) ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’art. 1, co. 355, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. (art. 14, co. 5, D.L. cit.).
Gli istituti contenuti nel Decreto Ristori bis sono destinati anche ai genitori con figli disabili in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ma in chiave migliorativa, in ragione della loro particolare vulnerabilità e dell’assistenza (costante) richiesta dai bambini. Difatti, il ricorso al lavoro agile, ma anche (in alternativa) al congedo straordinario ed al bonus baby sitting, non sono vincolati alla sospensione delle attività didattiche delle sole scuole medie, bensì sono usufruibili dai genitori in seguito alla sospensione delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri assistenziali diurni in cui sono ospitati i minori (artt. 13, co. 3 e 14, co. 2, D. L. cit.).