Sabato Rozza – Sulla reiterazione dei contratti di lavoro a termine nel comparto scuola

Di Sabato Rozza

Abstract

Le pronunce in commento riguardano l’abuso dei contratti a tempo determinato nel comparto scuola.

Le stesse ripercorrono gli arresti giurisprudenziali e gli interventi normativi che hanno riguardato il personale docente ed il personale Ata incaricato di supplenze annuali c.d. “su organico di diritto”, a partire dalla nota sentenza Mascolo & altri, resa il 26 novembre del 2014 dalla Corte di Giustizia.

La Corte di Cassazione conferma l’orientamento in base al quale la stabilizzazione del personale docente o del personale Ata è idonea ad estinguere l’illecito comunitario, salvo che per i profili di danno “ulteriori e diversi da quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa”, i quali devono tuttavia essere allegati e provati dai ricorrenti.

Inoltre la suddetta Corte di Cassazione ribadisce che, in sede di ricostruzione di carriera, il d.lgs. n. 297 del 1994, art. 485 (il quale impone il conteggio numerico dei periodi di supplenza ai fini del calcolo dell’anzianità) deve essere disapplicato nei casi in cui conduca al riconoscimento di una anzianità inferiore rispetto a quella riconosciuta al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato.

Abstract

The decisions I am talking about concern the abuse of fixed-term contracts in the school sector.

The same decisions retrace the jurisprudential arrests and the regulatory interventions that concerned the teaching staff and the Ata staff in charge of annual substitutes, starting from the well-known Mascolo & Others decision, issued on November 26, 2014 by the Court of Justice.

The Italian Corte di Cassazione confirms the orientation according to which the stabilization of the teaching staff or the Ata staff is likely to extinguish the european offense, except for the profiles of damage which are “different from those excluded from the entry into the role itself ” and which must however be attached and proven by the applicants.

Furthermore, the Italian Corte di Cassazione reaffirms that, in the context of the career reconstruction, the legislative decree n. 297 of 1994, art. 485 (which requires the numerical counting of the periods of substitute for the purpose of calculating seniority) must be set aside in case it leads to the recognition of lower seniority than that which would be recognized for the comparable teacher hired “ab origine” for an indefinite period.

 


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