Il diritto al lavoro agile nella legge di conversione del D.L. Agosto

Per mezzo della decretazione d’urgenza di questi mesi il legislatore ha ritenuto opportuno tipizzare alcune ipotesi giusitificatrici la richiesta di svolgimento della prestazione in smart working al fine di poter elevare il lavoro agile ad un vero e proprio diritto soggettivo nel momento in cui la prestazione fosse compatibile con tale modalità.

La prima ipotesi tipizzata è stata individuata dall’art. 39, D.L. n. 18/2020, così convertito in L. n. 27/2020 , per i lavoratori disabili in condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104 del 1992 ovvero per coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile in condizione di gravità riconosciuta ai sensi della medesima disposizione.

La seconda ipotesi (ora venuta meno il 14 settembre a seguito della riapertura delle scuole) dall’art. 90, D.L. n. 34/2020, così convertito in L. n. 77/2020, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, ove non vi fosse altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Dal 15 settembre il diritto allo smart working dei lavoratori genitori è diventato invece subordinato alla quarantena del figlio infraquattordicenne venuto a contatto a scuola con un soggetto positivo, ai sensi dell’art.5, D.L. 8 settembre 2020, n. 111.

La terza ipotesi, introdotta dalla Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, del Decreto Rilancio, sempre all’art. 90, per i lavoratori fragili giudicati inidonei dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dal Decreto, a condizione sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

La recente L. 13 ottobre  2020, n. 126, di conversione del D.L. n. 14 agosto 2020, n. 104 ha ora tipizzato ulteriori ipotesi giustificative della richiesta di lavoro in modalità agile.

Art. 21-bis: il legislatore estende la possibilità per i genitori di fruire dello smart working se il figlio infraquattordicenne sia in quarantena per esser venuto a contatto con positivo durante attività sportiva o ricreativa.

Art. 21-ter: il legislatore estende fino al 31 giugno 2021 il diritto allo smart working per i genitori di figli con disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Art. 26: Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 i lavoratori “fragili” hanno diritto ad una prestazione agile anche ricorrendo all’assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte in presenza, purché rientranti nella stessa categoria o area di inquadramento previste dai contratti collettivi.